Onorevoli Colleghi! - Siamo nel terzo millennio e ancora non siamo stati in grado di assicurare i cittadini italiani contro i rischi statici degli edifici nei quali abitano o lavorano, dei quali si ignorano completamente le condizioni di sicurezza.
      È estremamente negativo che ancora nel nostro Paese non esista un codificato obbligo di verifica delle condizioni di sicurezza statica degli immobili. Questa situazione deve cambiare, ed è compito del legislatore predisporne gli strumenti e disporre, perciò, l'adeguamento obbligatorio alla normativa in materia di manutenzione e di controllo delle condizioni di sicurezza statica degli edifici. Ciò è indispensabile al fine di prevenire i rischi per le vite umane e per il nostro patrimonio monumentale e storico-artistico. Bisogna anche rilevare che molti sono stati gli interventi manutentori eseguiti in modo non corretto, tanto che rilevanti danni sono stati subiti da edifici che erano stati costruiti o recuperati nel rispetto della normativa antisismica. Ed è anche a fronte di questo che il dovere del legislatore si fa più forte, nell'esigenza di un'incisiva e dettagliata normativa in materia di sicurezza statica degli edifici, attraverso un insieme sistematico e programmato di interventi e di verifiche per la stabilità degli stessi.
      La presente proposta di legge, che peraltro riprende il tema già trattato in una proposta di legge della XIV legislatura (atto Camera n. 2474), è composta da dieci articoli.
      L'articolo 1 definisce le finalità della legge.
      L'articolo 2 dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle infrastrutture, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e dei beni e delle attività culturali, sia istituita una commissione

 

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per l'aggiornamento e la revisione della normativa tecnica degli edifici in relazione alla sicurezza statica, che entro sei mesi dalla sua costituzione deve avere concluso i propri lavori.
      L'articolo 3 dispone che, con decreti del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per i beni e le attività culturali, siano stabiliti tempi e modalità per l'adeguamento strutturale alla normativa di sicurezza statica e per l'istituzione e la conservazione, presso ogni edificio composto da non meno di cinque unità immobiliari, di un fascicolo del fabbricato redatto da professionisti abilitati alla progettazione di edifici contenente informazioni tecniche sull'edificio stesso.
      L'articolo 3 stabilisce i criteri di priorità per l'esecuzione degli adeguamenti: età di costruzione degli edifici, attuali condizioni di sicurezza statica verificate da un tecnico abilitato alla progettazione, grado di sismicità della zona, tipologia dell'immobile, destinazione d'uso, eventuale uso pubblico. In ogni caso, l'adeguamento degli edifici alla normativa tecnica deve essere effettuato entro dieci anni dal completamento della revisione della medesima normativa ad opera della citata commissione.
      L'articolo 4 prevede le tipologie degli interventi collegati all'esecuzione di opere per l'adeguamento alla normativa di sicurezza statica, imponendo, inoltre, agli enti preposti alla tutela dei beni vincolati, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di indicare le soluzioni compatibili con il vincolo stesso, nel caso in cui la loro esecuzione non possa avvenire con il mantenimento della esistente tipologia edilizia.
      L'articolo 5 prevede speciali agevolazioni a favore dei proprietari di immobili per i quali siano necessari gli interventi previsti dalla presente proposta di legge. Per edifici privati adibiti a prima abitazione o locati come prima abitazione e per gli edifici pubblici si applicherà l'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento. Ai soggetti proprietari della prima casa e in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale agevolata è concesso un contributo pari al 30 per cento delle spese documentate sostenute per gli interventi di recupero.
      Indipendentemente, poi, dal suddetto contributo, è concessa l'agevolazione fiscale della detrazione del 41 per cento delle spese effettuate per gli interventi previsti dalla legge, sia per gli edifici residenziali che non residenziali, effettuati nei dieci anni previsti per procedere all'adeguamento. Le prestazioni professionali relative alla progettazione e alla direzione dei lavori e a tutti gli atti, anche notarili, ove occorrenti, sono ridotte alla metà.
      L'articolo 6 prevede il caso in cui, per motivi di sicurezza, debba essere disposta, con ordinanza del sindaco, la demolizione di edifici che siano stati costruiti conformemente alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici. In tal caso viene riconosciuto ai proprietari di detti edifici il diritto alla ricostruzione dell'immobile demolito con altro di eguali caratteristiche dimensionali (superficie e cubatura); nel caso in cui - sempre per motivate ragioni di sicurezza relative alle caratteristiche del suolo - ciò non fosse possibile, sarà loro assegnata dal comune un'altra area di proprietà del comune stesso dove poter costruire un nuovo edificio. Il tutto prevedendo l'esenzione totale dalle imposte sui trasferimenti immobiliari.
      In più, oltre a tale esenzione, alle agevolazioni fiscali e ai contributi di cui all'articolo 5, a favore dei proprietari degli edifici demoliti è previsto che i comuni concedano contributi in conto capitale pari al 40 per cento del costo della ricostruzione. I contributi saranno prelevati da un fondo speciale istituito dai medesimi comuni, alimentato con una percentuale delle entrate derivanti dall'imposta comunale sugli immobili stabilita in base alle previsioni effettuate in sede di monitoraggio dei fascicoli ai sensi dell'articolo 3.
      È inoltre stabilito che tali edifici, per un periodo di dieci anni dalla loro ultimazione, possano essere alienati a condizione che sia garantita prelazione reale
 

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all'acquisto da parte degli eventuali locatari e che venga restituita al comune la quota parte del contributo ricevuto, determinata in relazione al tempo trascorso tra l'ultimazione della costruzione e l'alienazione.
      L'articolo 7 prevede l'istituzione di uno speciale fondo per l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza degli edifici, alimentato da risorse trasferite dal fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti Spa, nonché da eventuali fondi propri delle regioni e dei comuni.
      Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le disponibilità del fondo tra le regioni.
      Con l'articolo 8 è disposta la necessaria copertura finanziaria per gli interventi sugli immobili, che per quelli monumentali e artistici è costituita dal 50 per cento dei fondi a disposizione dello Stato derivanti da lotterie e da giochi similari. Per gli edifici pubblici o per quelli privati in uso pubblico, gli enti proprietari o utilizzatori istituiscono una apposita unità previsionale di base, nella quale versano il 50 per cento degli importi attualmente iscritti nelle unità previsionali destinate alla manutenzione del patrimonio in uso o in proprietà.
      L'articolo 9 prevede alcune accelerazioni procedurali: i termini per il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o nulla osta stabiliti dalle disposizioni vigenti alla data di inizio dell'esecuzione degli interventi di cui alla presente proposta di legge sono ridotti alla metà.
      I competenti uffici tecnici hanno il compito di controllare tutti i progetti per l'adeguamento alla normativa di cui all'articolo 2 degli edifici esistenti.
      Per i lavori soggetti alla denuncia di inizio di attività, la dichiarazione del progettista abilitato dovrà attestare, oltre alla conformità delle opere alle prescrizioni vigenti, anche la conformità di queste alle prescrizioni in materia di sicurezza statica, insieme ai risultati del controllo effettuati dallo stesso progettista. In ogni caso, sarà compito dei comuni esercitare controlli a campione sulla conformità ai progetti approvati delle opere in corso di realizzazione e, al fine di confermare o di revocare i contributi concessi, informare gli enti erogatori di tali contributi su eventuali diversità esecutive riscontrate.
      Infine, l'articolo 10 prevede l'assicurazione obbligatoria degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, per responsabilità civile, oltre che per i rischi di invalidità permanente o di morte degli occupanti causati da eventi determinati da cedimenti strutturali o statici degli edifici. Solo per gli immobili coperti da assicurazione possono essere corrisposti i contributi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
      Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le condizioni, i tempi e i modi per l'adeguamento all'obbligo delle citate coperture assicurative, nonché le condizioni generali di contratto - che dovranno essere comuni a tutte le assicurazioni da stipulare - ed i criteri da scegliere per calibrare i premi dovuti ai rischi effettivi coperti dall'assicurazione, affinché sia incentivata l'effettuazione degli interventi di cui alla presente proposta di legge con adeguate riduzioni del premio stesso.
      Tutto ciò nella speranza che siano proprio la rilevanza e l'attualità del problema, che con la presente proposta di legge si vuole risolvere, a spingere il Parlamento a pervenire in tempi rapidi alla sua approvazione, rispondendo così alle legittime aspettative di sicurezza e di protezione dei cittadini italiani nei confronti degli edifici nei quali abitano o lavorano o che, comunque, frequentano.
 

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